L’assegno divorzile nelle unioni civili rappresenta un tema di interesse nel diritto di famiglia, soprattutto alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale successiva all’entrata in vigore della legge n. 76/2016.
Recentemente, con l’ordinanza n. 25495/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito l’applicabilità dei criteri già consolidati in materia di divorzio (Legge 898/1970) anche ai casi di scioglimento dell’unione civile, confermando un approccio fondato su equità, solidarietà e compensazione.
Questo contributo analizza i principi affermati dalla Suprema Corte, soffermandosi sulle implicazioni pratiche per la determinazione dell’assegno e per la tutela del partner economicamente più debole.
Nello specifico, l’assegno divorzile può essere riconosciuto al partner richiedente solo qualora siano accertate:
- l’inadeguatezza dei mezzi economici del richiedente o l’impossibilità oggettiva di procurarseli autonomamente, nonostante l’impegno profuso in tal senso;
- la riconducibilità della situazione accertata a una delle due funzioni che l’assegno è chiamato ad assolvere secondo l’elaborazione giurisprudenziale, ossia: 1. Funzione assistenziale finalizzata a garantire al partner economicamente più debole un’esistenza dignitosa, indipendentemente dal tenore di vita goduto durante l’unione, qualora risulti privo di mezzi adeguati e non in grado di procurarseli. 2. Funzione perequativo-compensativa che rileva quando lo squilibrio economico tra le parti è conseguenza di scelte condivise, come la rinuncia a opportunità professionali da parte di uno dei partner per dedicarsi alla cura della vita familiare o al sostegno dell’altro. In tale ipotesi, l’assegno è volto a compensare il contributo fornito alla formazione del patrimonio comune o personale dell’altro partner. Per quanto concerne la quantificazione, questa richiede una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale delle parti. Il giudice, quindi, considera:
- il contributo fornito alla gestione familiare;
- eventuali sacrifici professionali;
- la disparità economica tra i partner.
Sebbene il criterio del tenore di vita pregresso non trovi applicazione automatica, viene comunque valorizzata la dimensione solidaristica e compensativa del vincolo.
Un altro passaggio significativo dell’ordinanza in esame riguarda il riconoscimento del valore della convivenza di fatto preesistente all’unione civile, anche se iniziata prima dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016.
La Corte sottolinea che ignorare tale periodo significherebbe tradire la realtà della vita comune, in contrasto con i principi di tutela della persona sanciti anche a livello sovranazionale. Ai fini della valutazione del contributo fornito e delle eventuali rinunce, il giudice deve quindi considerare anche la durata complessiva della relazione, valorizzando la stabilità e continuità del legame nel tempo.
In conclusione, quanto statuito dalla Suprema Corte contribuisce a rafforzare la coerenza del sistema giuridico, estendendo in modo chiaro i criteri dell’assegno divorzile anche alle unioni civili.
Ne emerge una visione del rapporto affettivo fondata su responsabilità reciproca e riconoscimento dei percorsi condivisi. In caso di scioglimento, l’eventuale diritto all’assegno non dipende da automatismi, ma da una valutazione attenta delle condizioni economiche e delle scelte compiute durante la convivenza.
Un principio che tutela l’equità e valorizza la storia concreta di ciascuna unione.
