Con l’ordinanza n. 25558 del 18 settembre 2025 la Corte di Cassazione ha affrontato, tra le diverse questioni, un tema delicato e ricorrente nelle separazioni e nei divorzi: il rapporto tra il pagamento del mutuo gravante sull’abitazione familiare – di proprietà esclusiva di un solo genitore, ma assegnata all’altro in quanto collocatario dei figli – e l’obbligo di mantenimento dei medesimi.
La Corte ha stabilito con chiarezza che il pagamento delle rate del mutuo da parte del genitore proprietario effettivo non può essere considerato una forma di mantenimento.
Si tratta, infatti, di un impegno economico legato alla proprietà dell’immobile senza incidenza diretta sul sostentamento della prole e, pertanto, anche nell’ipotesi in cui l’altro genitore e i figli continuino a vivere nella casa coniugale, tale beneficio non va a sostituire il contributo economico dovuto per il loro mantenimento.
Il giudice nel determinare l’assegno potrà tenere conto del vantaggio abitativo come elemento per la quantificazione dello stesso, ma non potrà equipararlo al mantenimento vero e proprio.
Un altro punto importante riguarda la valutazione della capacità economica del genitore obbligato che, come confermato dalla Suprema Corte, il giudice può effettuare basandosi su presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti), nonchè su elementi concreti come: il tenore di vita effettivo, gli investimenti, le partecipazioni societarie e assenza di debiti. Le dichiarazioni fiscali non sono, quindi, vincolanti se non riflettono la reale disponibilità economica.
In conclusione, questa pronuncia rafforza la distinzione tra obblighi patrimoniali e doveri genitoriali, al contempo sottolineando l’importanza di una valutazione attenta e realistica della situazione economica, sempre nel primario interesse dei figli.
