La Legge n. 76 del 2016, nota come Legge Cirinnà, ha introdotto una disciplina organica per le convivenze di fatto in Italia.
Con essa, il legislatore riconosce e tutela le coppie stabili, sia eterosessuali sia omosessuali, che scelgono di vivere una relazione affettiva stabile senza contrarre matrimonio o unione civile.
Il patto di convivenza è un contratto (definito atipico, perchè non rientrante nelle categorie previste dal Codice Civile) attraverso il quale una coppia – il cui rapporto di stabile convivenza deve essere preventivamente dichiarato all’anagrafe comunale per ottenerne la qualifica formale – può provvedere a disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali.
Questo strumento risulta utile per programmare responsabilità economiche, modalità di contribuzione e divisione dei beni, prevenendo possibili conflitti in caso di cessazione del rapporto.
Secondo la legge, il patto deve essere redatto mediante atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, a pena nullità.
Il professionista che attesta la conformità del contratto alle norme imperative di legge e all’ordine pubblico, ne invia copia al Comune di residenza dei conviventi per la registrazione all’anagrafe comunale, conferendo così pubblicità e opponibilità a terzi.
Attraverso questo specifico patto, i conviventi possono concordare, tra l’altro:
- le modalità di contribuzione economica alle spese comuni e alla gestione del bilancio familiare;
- il regime patrimoniale dei beni acquistati durante la convivenza (es. regime di comunione);
- le condizioni patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, come indennità o suddivisione di beni;
- alcune modalità operative integrative relativamente ai diritti legati all’assistenza reciproca o alla gestione di informazioni sanitarie o penitenziarie, senza però riconoscere e/o modificare diritti previsti dalla legge;
- eventuali decisioni da prendere in caso di sopraggiunta incapacità di intendere e volere di uno dei conviventi, riguardanti salute, funerali o altre disposizioni personali.
Sussistono, al contempo, dei limiti relativi al contenuto:
- non possono essere attribuiti diritti successori automatici (per i quali occorre un testamento),
- non possono essere imposti obblighi di mantenimento perpetui, ma soltanto forme di sostegno di carattere temporaneo, fatto salvo lo stato di bisogno di uno dei due conviventi.
Il contratto stesso, non può essere sottoposto a termini e condizioni. E ciò a tutela della libertà personale delle parti, evitando la previsione di clausole che possano, in qualche modo, indurre a proseguire la convivenza per ottenere vantaggi patrimoniali ovvero a ostacolare il diritto di recesso.
Il patto di convivenza può essere modificato o sciolto in qualsiasi momento, sempre con la stessa forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata) prevista per la stipula, garantendo in tal modo flessibilità e adattabilità alle diverse fasi della vita in comune.
La giurisprudenza recente ha, altresì, confermato che i patti patrimoniali tra conviventi:
- sono validi e vincolanti se rispettano l’ordine pubblico e non ledono norme inderogabili;
- rappresentano un riconoscimento della libertà negoziale delle coppie di fatto;
- contribuiscono a prevenire contenziosi e garantire certezza nei rapporti patrimoniali.
Il contratto di convivenza è, pertanto, uno strumento prezioso per gestire con chiarezza i rapporti patrimoniali e prevenire conflitti.
In situazioni concrete, confrontarsi con un professionista può offrire sicurezza e indicazioni su come tutelare al meglio le proprie scelte, nel rispetto della legge e delle esigenze personali.
