La gestione delle spese comuni nelle convivenze di fatto, rappresenta spesso una fonte di dubbi e contenziosi. Questo è particolarmente vero quando si tratta di pagamenti consistenti come, per esempio, le rate di un mutuo bancario acceso per la compravendita di un’unità immobiliare.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 11337 del 30 aprile 2025 ha fatto chiarezza su questo tema, stabilendo in quali casi i pagamenti effettuati da uno solo dei due conviventi possano essere considerati “irripetibili” al termine della relazione.
Il caso esaminato dalla Corte riguarda quello di due conviventi di fatto che avevano vissuto in un immobile, sul quale gravava dal momento dell’acquisto un mutuo bancario.
Durante la convivenza, solo uno dei due, unico percettore di reddito, ne aveva sostenuto integralmente il pagamento delle rate. Alla cessazione del rapporto si era, pertanto, posta la questione se tali somme dovessero essere restituite al medesimo.
La Terza Sezione Civile della Corte ha chiarito che le prestazioni economiche effettuate nell’ambito di una convivenza di fatto costituiscono, adempimento di obbligazioni naturali, ai sensi dell’art. 2034, comma 1, c.c.
L’obbligazione naturale si caratterizza per la mancanza di coercibilità: il relativo adempimento, pur essendo moralmente o socialmente dovuto, non può essere imposto con un’azione giudiziaria. E, una volta effettuato, il pagamento non è ripetibile: il relativo ammontare non può essere richiesto in restituzione, trattandosi di contributo spontaneo.
In concreto, anche le somme versate per il mutuo durante una relazione affettiva stabile non costituiscono credito recuperabile al termine della convivenza.
La Corte ha precisato che la valutazione deve considerare la proporzionalità e l’adeguatezza delle prestazioni, alla luce delle condizioni economiche e sociali delle parti. Solo quando emerge un evidente squilibrio ingiustificato tra i contributi si può ipotizzare un rimedio attraverso le norme generali sull’ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.).
La Corte ha così sintetizzato:
«I pagamenti effettuati da un convivente per il pagamento del mutuo sull’abitazione comune costituiscono adempimenti di obbligazioni naturali, irripetibili salvo che risultino sproporzionati e privi di giustificazione» (Cass. 11337/2025).
La pronuncia conferma che i contributi economici spontanei resi all’interno di un rapporto di convivenza, come il pagamento diretto del mutuo, rientrano nella sfera morale e materiale del legame affettivo e non costituiscono obblighi esigibili come un normale credito.
L’attenzione deve essere rivolta alla natura delle prestazioni: sono irripetibili se eseguite volontariamente in proporzione, mentre solo in presenza di squilibri macroscopici può emergere una forma residuale di tutela secondo le norme sull’ingiustificato arricchimento.
L’ordinanza della Suprema Corte rappresenta un importante punto di riferimento per la disciplina giurisprudenziale della convivenza di fatto. In questo modo, il diritto cerca un equilibrio tra la dimensione affettiva di tali rapporti e la necessità di prevenire situazioni di ingiustificato arricchimento, armonizzando norme e realtà sociale.
Il tutto pur lasciando spazio agli accordi tra conviventi, come i patti di convivenza, che possono regolamentare in via preventiva aspetti patrimoniali e organizzativi della vita comune.
Le scelte compiute durante una convivenza intrecciano aspetti affettivi ed economici che, alla fine di un percorso comune, possono diventare delicati da affrontare. Un confronto con un professionista può aiutare a fare chiarezza e a trovare soluzioni rispettose dell’esperienza vissuta e delle esigenze di ciascuno.
