Il contratto di convivenza è lo strumento con cui le coppie di fatto possono regolare i propri rapporti patrimoniali, pianificando diritti e doveri reciproci durante la stabile convivenza (registrata all’Anagrafe) e in caso di cessazione del rapporto.
La Legge Cirinnà (L. n. 76/2016) definisce chiaramente le regole di validità e le modalità di scioglimento, per garantire sicurezza e tutela a entrambe le parti.
Non tutti i contratti di convivenza sono validi.
L’invalidità può derivare dalla mancanza dei presupposti, quali: l’assenza della preventiva dichiarazione presso l’Anagrafe del Comune di residenza del rapporto di stabile convivenza; oppure quando non viene rispettata la forma prescritta dalla legge di redazione dell’accordo (atto pubblico o scrittura privata autenticata); o ancora vengono stabilite clausole vietate o comunque lesive dei diritti indisponibili.
La legge Cirinnà, all’art. 1 c. 57, specifica poi i casi in cui questi contratti/patti di convivenza sono da considerarsi affetti da nullità (insanabile) che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, ovvero:
- se una delle persone coinvolte è già legata da matrimonio, unione civile o altro contratto di convivenza;
- se il contratto viola le norme generali sulle convivenze di fatto (es. legame affettivo stabile e reciproca assistenza);
- se una delle parti è minorenne o interdetta;
- se una delle parti è stata condannata per un grave delitto contro l’altro convivente.
Accanto a queste ipotesi, che rendono l’accordo di per se stesso privo di efficacia giuridica, la legge disciplina anche le modalità con cui un patto di convivenza perfettamente valido possa essere sciolto o cessare per altri eventi normativamente individuati (art. 1 c. 59).
In dettaglio, il contratto può venire meno per diversi motivi, quali:
- accordo tra le parti;
- recesso unilaterale di uno dei conviventi;
- se uno dei conviventi contrae matrimonio o unione civile ovvero se i conviventi tra loro contraggono matrimonio o si uniscono civilmente;
- in caso di morte di uno dei conviventi.
In questi casi, anche se il contratto si scioglie, gli effetti patrimoniali già concordati in punto divisione dei beni in comunione ovvero eventuali obblighi economici temporanei previsti in caso di recesso, continuano a produrre effetti, a meno che le parti non decidano (o il giudice disponga) diversamente.
Indipendentemente dalla stipulazione del contratto, poi, è degna di nota la previsione contenuta nella stessa Legge Cirinnà all’art. 1 c. 65, secondo la quale il giudice, nel caso di interruzione definitiva della stabile convivenza e uno dei conviventi versi in stato di bisogno, possa riconoscere un sostegno economico proporzionato alla durata della convivenza, garantendo che i diritti essenziali di ciascuno siano rispettati.
Per quanto riguarda, invece, la legge applicabile, i contratti di convivenza sono disciplinati dalla legge nazionale dei contraenti; se i conviventi hanno cittadinanze diverse, si applica quella del luogo in cui la convivenza è prevalentemente situata, senza pregiudicare le norme nazionali, europee o internazionali.
In conclusione, il contratto di convivenza rappresenta uno strumento flessibile: non solo può offrire maggior chiarezza e sicurezza nei rapporti patrimoniali, ma può essere modificato o sciolto in qualunque momento adattandosi in tal modo alle diverse fasi della vita della coppia.
