INTELLIGENZA ARTIFICIALE – D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160
Un sistema di intelligenza artificiale può causare un danno economico, personale o reputazionale.
Dal 30 settembre 2026 è in vigore il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, che introduce nuove disposizioni processuali per rendere più efficace la tutela risarcitoria in caso di danni derivanti dall’utilizzo dell’IA.
Il decreto adegua la normativa italiana al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act) e interviene, in particolare, sul problema dell’accesso alle informazioni necessarie per dimostrare come abbia operato un sistema di IA.
Chi risponde dei danni causati dall’IA?
L’intelligenza artificiale non è un soggetto giuridico e, quindi, non può essere direttamente responsabile del danno.
La responsabilità deve essere individuata, a seconda del caso concreto, in capo al soggetto che ha progettato, fornito, integrato, gestito o utilizzato il sistema.
Possono quindi venire in rilievo, tra gli altri:
-il produttore o sviluppatore;
-il fornitore del sistema o della piattaforma;
-l’impresa che utilizza l’IA;
-il professionista che impiega il sistema nell’esercizio della propria attività;
-il soggetto che non abbia assicurato un’adeguata supervisione o abbia violato gli obblighi previsti dalla normativa.
La responsabilità può avere natura contrattuale o extracontrattuale e può concorrere, quando ne ricorrano i presupposti, con quella derivante dalla violazione della normativa sulla protezione dei dati personali o dalla responsabilità da prodotto.
Quali danni possono derivare dall’intelligenza artificiale?
L’utilizzo di un sistema di IA può determinare diversi tipi di pregiudizio. Tra gli esempi possibili:
-esclusione ingiustificata da una selezione o da un servizio;
-decisioni discriminatorie;
-rifiuto di un finanziamento o di una prestazione;
-utilizzo di dati personali inesatti o trattati illecitamente;
-diffusione di contenuti falsi o lesivi della reputazione;
-perdita di reddito, clientela o opportunità economiche;
-lesione della riservatezza, dell’identità personale o della dignità.
Il danno potrà essere patrimoniale o non patrimoniale, secondo le caratteristiche concrete della vicenda.
Le nuove regole per provare il danno
Una delle principali novità del D.Lgs. n. 160/2026 riguarda l’accesso alla documentazione tecnica.
L’art. 17 del D.Lgs. n. 160/2026 consente al giudice, su istanza del danneggiato, di ordinare alla controparte o a un terzo l’esibizione di elementi di prova specificamente pertinenti al funzionamento del sistema di IA.
La richiesta non può essere generica: chi agisce deve fornire fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda, anche con riferimento al collegamento tra il risultato prodotto dal sistema e il danno lamentato.
Tra la documentazione che può assumere rilievo rientrano, ad esempio:
-i registri delle operazioni del sistema;
-la documentazione relativa alla gestione dei rischi;
-le informazioni contenute nella documentazione tecnica;
-gli elementi relativi alla supervisione umana.
L’ordine di esibizione deve comunque essere necessario e proporzionato alla domanda e deve tenere conto anche della tutela dei segreti commerciali e delle informazioni riservate.
La mancata o incompleta esibizione senza giustificato motivo può avere conseguenze sul piano probatorio.
Il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e, quando l’inadempimento riguarda la documentazione indicata dalla norma, può ritenere ammessi i fatti allegati dal danneggiato, valutando gli altri elementi di prova disponibili.
Se l’ordine è rivolto a un terzo che non vi ottempera senza giustificato motivo, è prevista una pena pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro.
La presunzione del nesso causale
Una delle novità più significative è contenuta nell’art. 18 del D.Lgs. n. 160/2026.
Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act, il nesso di causalità tra la violazione e il danno è presunto, salvo prova contraria.
La disposizione non significa, però, che qualsiasi danno prodotto da un sistema di IA sia automaticamente risarcibile.
La presunzione opera nei casi in cui il danno derivi dalla violazione degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689. Restano quindi da accertare gli altri presupposti della responsabilità e, in particolare, l’esistenza del danno.
La conformità di un sistema di IA all’AI Act non esclude automaticamente la responsabilità civile.
L’art. 19 del D.Lgs. n. 160/2026 stabilisce infatti che la conformità del sistema, anche quando certificata secondo le procedure previste dal regolamento europeo, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto.
La valutazione dovrà quindi essere effettuata in relazione alle concrete modalità di utilizzo del sistema e alle circostanze del caso.
Danni da IA e assicurazione
Il decreto introduce anche una specifica disciplina relativa all’assicurazione.
L’art. 20 del D.Lgs. n. 160/2026 consente a chi intende promuovere l’azione risarcitoria di chiedere al soggetto ritenuto responsabile se esista una copertura assicurativa relativa al danno.
Il soggetto interpellato deve comunicare entro 30 giorni l’esistenza della polizza, i relativi estremi e la denominazione dell’assicuratore. La richiesta non costituisce una condizione di procedibilità della domanda.
Quando esiste una copertura applicabile, il danneggiato può agire direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice, nei limiti delle somme assicurate. Nel relativo giudizio deve partecipare anche il soggetto individuato come responsabile del danno.
Danni da IA e privacy
Le nuove disposizioni non sostituiscono le altre forme di tutela già previste dall’ordinamento.
L’art. 16 del D.Lgs. n. 160/2026 stabilisce espressamente che restano ferme, tra le altre, le disposizioni dell’art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e quelle nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Un medesimo episodio può quindi presentare diversi profili giuridici: responsabilità civile, violazione della normativa sulla protezione dei dati personali e, quando ne ricorrano i presupposti, responsabilità da prodotto.
Un nuovo strumento per il risarcimento dei danni da IA
Il D.Lgs. n. 160/2026 non introduce una responsabilità automatica per ogni danno collegato all’intelligenza artificiale.
La novità principale consiste nell’introduzione di strumenti processuali specifici destinati a rendere più accessibile la prova nei giudizi risarcitori. In particolare, la nuova disciplina:
-consente di ottenere l’esibizione di documentazione relativa al funzionamento del sistema;
-attribuisce rilievo alla mancata esibizione della documentazione richiesta;
-introduce, in determinate ipotesi, una presunzione del nesso causale;
-chiarisce che la conformità all’AI Act non esclude di per sé la responsabilità;
-prevede l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore quando esista una copertura applicabile.
Il quadro dovrà essere coordinato con le norme già vigenti in materia di responsabilità civile, protezione dei dati personali e prodotti difettosi.
