Con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità degli accordi stipulati tra coniugi in previsione di una futura crisi matrimoniale.
Si tratta di un ulteriore tassello in un orientamento giurisprudenziale, che valorizza l’autonomia negoziale anche nella fase patologica del rapporto coniugale.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, i coniugi possono liberamente stabilire – attraverso scritture private o convenzioni – come gestire i propri rapporti economici e personali nel caso in cui il matrimonio dovesse entrare in crisi.
Questi accordi patrimoniali sono considerati validi se:
-non riguardano diritti indisponibili (come l’assegno divorzile – che ha natura assistenziale e non può essere oggetto di rinuncia preventiva – o l’affidamento dei figli – che deve sempre essere valutato in base al miglior interesse del minore, interesse questo sul quale il giudice esercita un controllo di legittimità-);
-non violano norme imperative o l’ordine pubblico;
-sono espressione di una volontà libera, consapevole e finalizzata a tutelare interessi meritevoli.
La separazione (o il divorzio), in questo contesto, viene considerata un “evento futuro e incerto” che può legittimamente fungere da condizione sospensiva dell’accordo.
La Corte ha poi qualificato tali accordi come contratti atipici, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi, diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c.
L’ordinanza in esame richiama e conferma una serie di precedenti sentenze che hanno già affrontato il tema:
– Cass. 8109/2000: ha escluso la validità di accordi che limitano la libertà di difesa nel giudizio di divorzio o che prevedano rinunce all’assegno divorzile, ma ha ritenuto valido un patto volto a risolvere controversie patrimoniali tra i coniugi, senza riferimento al futuro assetto economico post-divorzio.
– Cass. 23713/2012: ha riconosciuto la validità di un contratto atipico tra coniugi, subordinato alla separazione, come espressione lecita dell’autonomia negoziale.
– Cass. 19304/2013: ha ritenuto legittimo un mutuo tra coniugi con obbligo di restituzione condizionato alla separazione, in assenza di norme che vietino tale condizione.
– Cass. 18066/2014: ha affermato che i coniugi possono regolare anche aspetti personali della vita familiare, come l’affidamento dei figli, purché nel rispetto dei diritti indisponibili e con controllo esterno da parte del giudice.
– Cass. 5065/2021 e 11012/2021: hanno confermato la validità di accordi che prevedono obblighi economici in caso di divorzio, come la corresponsione di una somma vita natural durante, qualificabile come rendita vitalizia.
– Cass. 13366/2024: ha cassato una sentenza che aveva escluso la vincolatività di un accordo tra coniugi sulla suddivisione diseguale delle spese familiari, riconoscendone la legittimità.
– Cass. 18843/2024: ha chiarito che le pattuizioni aggiunte all’accordo di divorzio congiunto, se non riguardano diritti indisponibili, non sono soggette a intervento diretto del giudice, ma possono essere valutate in sede di revisione delle condizioni economiche.
La recentissima ordinanza Cass. n. 20415/2025 conferma, quindi, che gli accordi tra coniugi in vista della separazione o del divorzio sono validi se rispettano i limiti imposti dalla legge.
Si tratta di strumenti giuridici utili per prevenire conflitti, tutelare gli equilibri familiari e valorizzare la volontà delle parti.
La giurisprudenza invita a considerare questi accordi come espressione di responsabilità e autodeterminazione, purché non si traducano in rinunce a diritti fondamentali o in violazioni dell’ordine pubblico.
Il supporto di un professionista esperto è quindi fondamentale per assicurare validità, efficacia e rispetto della normativa vigente.
