L’Amministrazione di Sostegno (AdS), introdotta in Italia con la legge n. 6 del 2004, costituisce una misura di tutela flessibile e personalizzata, pensata per assistere soggetti che, a causa di infermità o menomazioni fisiche o psichiche, si trovano nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.
A differenza degli istituti più rigidi, quali quelli dell’interdizione e dell’inabilitazione (quest’ultima ormai superata e in via di abrogazione) l’AdS consente di offrire protezione senza privare completamente il beneficiario della capacità di agire: il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, infatti, definisce in modo specifico la durata, l’oggetto e i limiti dell’incarico, nonché tutti gli atti che il beneficiario può compiere autonomamente ovvero con assistenza.
Questo approccio permette di calibrare l’intervento di tutela sulle reali esigenze dell’individuo con fragilità, garantendo un sostegno mirato e, soprattutto, proporzionato al livello di autonomia residuale.
Sul punto la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 24878 del 17 settembre 2024, ha sottolineato che la nomina dell’amministratore di sostegno deve fondarsi su una valutazione accurata e dettagliata della persona del beneficiario: è dunque indispensabile evitare l’applicazione di misure generiche o sbilanciate che possano limitarne ingiustificatamente la capacità di autodeterminazione ancora sussistente.
L’amministratore di sostegno, viene quindi incaricato di accompagnare, assistere e rappresentare il beneficiario nelle attività quotidiane o nella gestione dei propri interessi, del patrimonio e delle risorse economiche, oppure nelle decisioni relative al luogo di vita e alle relazioni sociali: il tutto secondo un progetto individualizzato e nel rispetto della volontà e dei bisogni specifici della persona amministrata.
L’istituto dell’AdS è quindi previsto (e consigliato) a supporto e protezione di coloro che siano affetti, a titolo esemplificativo, da:
– infermità o menomazioni fisiche anche temporanee che limitano l’autonomia (es. difficoltà di deambulazione, problemi motori);
– disturbi psichici o cognitivi, come demenze (Alzheimer o altre forme), disturbi bipolari, schizofrenia;
– ludopatia e condizioni di dipendenza da sostanze (alcol, droghe) che compromettono la capacità di gestione personale e patrimoniale;
– malattie gravi o croniche che riducono la capacità di intendere e volere, anche in modo non permanente (es. malati oncologici, comatosi non interdetti);
– deficit sensoriali o comunicativi che limitano la capacità di curare i propri interessi (sordomuti, non vedenti, dislessici..);
– ridotta capacità di gestione della propria vita e patrimonio, pur mantenendo lucidità mentale (anziani…).
Da un punto di vista più tecnico-pratico, la nomina dell’amministratore di sostegno avviene tramite un procedimento che si svolge davanti al Giudice Tutelare del Tribunale ordinario competente per territorio (ossia quello del luogo di residenza o abituale dimora del soggetto che presenta fragilità).
Il ricorso può essere presentato dal beneficiario stesso, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali coinvolti nella cura della persona, se a conoscenza di situazioni che richiedono tutela, sono tenuti a proporre il ricorso o a darne comunicazione al Pubblico Ministero.
Il Giudice Tutelare fissa quindi un’udienza per esaminare il beneficiario, sentire i familiari entro il quarto grado e valutare la documentazione medica e sociale allegata.
Se il beneficiario non può essere presente per gravi motivi, può essere ascoltato da remoto o tramite videochiamata ovvero può essere accompagnato presso il Tribunale adito a mezzo di autoambulanza.
In situazioni di urgenza, il Giudice può emettere un decreto provvisorio senza audizione preliminare del beneficiario, che sarà comunque sentito in un momento successivo.
Il Giudice verifica la disponibilità e l’idoneità di eventuali candidati amministratori di sostegno, preferendo soggetti vicini al beneficiario, come il coniuge, i parenti prossimi o la persona convivente e può disporre accertamenti medici o altri mezzi istruttori necessari. Mentre il Pubblico Ministero interviene nel procedimento per tutelare gli interessi della persona fragile.
Al termine del procedimento, il Giudice emette un decreto motivato (entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo casi di particolare complessità), immediatamente esecutivo, con cui nomina l’amministratore di sostegno. Quest’ultimo, dopo aver prestato giuramento, è poi tenuto a depositare presso la cancelleria competente: due relazioni iniziali (entro i primi 30 e 120 giorni dalla nomina) e, per tutta la durata dell’incarico, un rendiconto con cadenza annuale. Inoltre, per qualunque attività non specificata in decreto, ma eventualmente divenuta necessaria per il beneficiario, l’amministratore è tenuto a depositare specifica istanza di autorizzazione e attenderne l’accoglimento da parte del Giudice.
Il Giudice Tutelare può, in ogni momento, pronunciarsi per la modifica, l’integrazione o la revoca del decreto di nomina in base alle circostanze e all’evoluzione delle condizioni del beneficiario.
Alla luce di quanto brevemente illustrato, in un’epoca in cui la fragilità può colpire chiunque e in qualunque momento della vita, l’amministrazione di sostegno si conferma uno strumento di civiltà, capace di trasformare la tutela legale in un percorso di rispetto, ascolto e valorizzazione della persona.
Non si tratta solo di proteggere, ma di restituire dignità e possibilità di scelta a chi rischia di perderle. Scegliere con consapevolezza significa investire su un futuro dove la vulnerabilità non è sinonimo di isolamento, ma occasione di solidarietà concreta e di giustizia sociale.
Perché la vera forza del diritto sta nella sua capacità di prendersi cura dei più deboli, senza mai dimenticare che dietro ogni pratica, ogni provvedimento, c’è una storia che merita attenzione e rispetto.