La tematica del mantenimento dei figli rappresenta uno degli ambiti più delicati del diritto di famiglia contemporaneo. La questione diventa ancor più complessa quando il figlio abbia raggiunto la maggiore età, poiché il rapporto tra dovere di assistenza dei genitori e principio di autoresponsabilità del figlio richiede un equilibrio particolarmente attento.
Proprio per tale ragione, la Corte di Cassazione ha progressivamente rimodellato il proprio orientamento negli ultimi anni, sino ad arrivare, nel corso del 2025, ad una definizione più rigorosa e concreta dei criteri applicabili.
Le più recenti pronunce della Suprema Corte hanno infatti consolidato un principio ormai centrale: il mantenimento del figlio maggiorenne non costituisce un diritto illimitato e incondizionato, ma permane soltanto laddove il figlio persegua con serietà un percorso di formazione o un reale progetto di inserimento lavorativo. In assenza di tali presupposti, il diritto al contributo economico può cessare.
Il mantenimento dei figli trova il proprio fondamento nell’articolo 30 della Costituzione, il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Si tratta di un principio costituzionalmente garantito che pone al centro la responsabilità genitoriale quale elemento essenziale del rapporto familiare.
L’obbligo di mantenimento non riguarda soltanto il profilo strettamente economico, ma comprende tutto ciò che risulti necessario alla crescita armoniosa del figlio, incluse l’istruzione, la formazione professionale, la cura della salute e le esigenze connesse allo sviluppo personale ed educativo. Gli articoli 315-bis e 316-bis del Codice civile ribadiscono infatti il diritto dei figli a ricevere dai genitori tutti i mezzi adeguati alle proprie necessità, tenendo conto delle capacità economiche di ciascuno.
Si tratta di un obbligo che nasce direttamente dallo status genitoriale e che non necessita di alcun provvedimento giudiziario per esistere. L’intervento del giudice si rende necessario soltanto nei casi di separazione, divorzio, regolamentazione della responsabilità genitoriale o inadempimento di uno dei genitori.
Quando il tribunale è chiamato a determinare il contributo al mantenimento, il criterio guida resta quello della proporzionalità. L’articolo 316-bis c.c. stabilisce infatti che ciascun genitore debba contribuire in misura proporzionale alle proprie sostanze e secondo la propria capacità lavorativa. Ne deriva che il mantenimento non può essere considerato come un importo fisso o standardizzato, ma deve essere calibrato sulla base delle concrete condizioni economiche delle parti e delle effettive esigenze del figlio.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19288 del 14 luglio 2025, ha ulteriormente rafforzato tale principio, censurando una decisione di merito che non aveva adeguatamente considerato il peggioramento reddituale del padre obbligato. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto durante la convivenza familiare, delle risorse economiche di entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e del valore economico delle attività di cura svolte da ciascun genitore.
Il principio di proporzionalità tutela tanto il figlio, che deve continuare a ricevere un sostegno adeguato, quanto il genitore obbligato, il quale non può essere gravato oltre le proprie reali possibilità economiche. Per tale ragione, il mantenimento non può essere confuso con una forma di solidarietà illimitata, ma deve essere inteso come un impegno equo e suscettibile di revisione nel caso in cui mutino le condizioni economiche o personali delle parti.
Uno degli aspetti più rilevanti dell’evoluzione giurisprudenziale riguarda l’assenza di un limite anagrafico rigido per la cessazione dell’obbligo di mantenimento. La Cassazione ha chiarito che il dovere dei genitori non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma permane sino a quando il figlio non abbia raggiunto una concreta indipendenza economica oppure non abbia colpevolmente omesso di perseguirla.
Con l’ordinanza n. 12121 dell’8 maggio 2025, la Suprema Corte ha precisato che il parametro centrale resta quello dell’autonomia economica effettiva, intesa come capacità del figlio di mantenersi attraverso un reddito stabile e coerente con il proprio percorso formativo. Il mantenimento può quindi protrarsi qualora il figlio frequenti con regolarità un percorso universitario, svolga attività formative o si adoperi concretamente nella ricerca di un’occupazione.
Diversamente, il diritto al mantenimento può cessare quando venga meno ogni progetto formativo o lavorativo, oppure quando emerga una condotta di sostanziale inerzia. Le pronunce più recenti attribuiscono infatti un ruolo sempre più centrale al principio di auto-responsabilità. Il figlio maggiorenne non può permanere in una posizione di passiva attesa di un’occupazione ideale o perfettamente corrispondente alle proprie aspirazioni personali.
Secondo la Cassazione, l’autosufficienza economica non coincide con il reperimento del “lavoro perfetto”, ma con il conseguimento di un’occupazione compatibile con la formazione ricevuta, adeguata alle capacità personali e coerente con le concrete dinamiche del mercato del lavoro. L’obiettivo perseguito dalla giurisprudenza non è quello di punire il figlio, bensì di incentivare il raggiungimento dell’autonomia personale e professionale, evitando che il mantenimento si trasformi in una forma di dipendenza economica perpetua.
Particolarmente rilevante è anche il tema dell’onere della prova. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5177 del 27 febbraio 2024, ha chiarito che il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non può essere presunto, ma deve essere dimostrato concretamente. Spetta dunque al genitore che richiede il contributo o al figlio stesso provare la frequenza seria di un percorso di studi, la partecipazione a corsi di formazione, lo svolgimento di tirocini oppure la ricerca attiva di un’occupazione.
Il giudice sarà pertanto chiamato a verificare, caso per caso, la coerenza e la serietà del percorso intrapreso dal figlio. In assenza di elementi concreti che dimostrino un reale impegno verso l’autonomia, il mantenimento potrà essere ridotto o revocato.
L’evoluzione giurisprudenziale del 2025 segna dunque un importante mutamento di prospettiva. Il mantenimento non viene più considerato un diritto statico e automatico, ma un rapporto dinamico strettamente collegato sia alle condizioni economiche delle parti sia al comportamento concreto del figlio. La valutazione giudiziale deve essere attuale, concreta e fondata sulle specificità del singolo caso.
Le più recenti pronunce sembrano inoltre valorizzare la funzione educativa del mantenimento. La famiglia non viene più interpretata come luogo di assistenza economica illimitata, ma come spazio di responsabilità reciproca, nel quale i genitori sono chiamati a fornire strumenti e opportunità, mentre i figli devono utilizzare tali strumenti con impegno e diligenza.
L’obiettivo finale del mantenimento non è la dipendenza, ma l’autonomia.
Ed è proprio in questa prospettiva che la giurisprudenza più recente sembra aver individuato un nuovo equilibrio tra solidarietà familiare e responsabilizzazione individuale, attraverso un’interpretazione delle norme sempre più aderente alla realtà sociale ed economica contemporanea.
