Negli ultimi decenni il diritto di famiglia italiano ha conosciuto una trasformazione profonda. Accanto al modello matrimoniale, oggi il legislatore e la giurisprudenza riconoscono e tutelano una pluralità di formazioni sociali fondate su legami affettivi: matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto.
Si tratta di un’evoluzione non solo normativa, ma anche culturale e giurisprudenziale, che ha inciso sul concetto di solidarietà familiare e sulla tutela economica successiva alla cessazione della relazione.
In questo contesto si parla sempre più spesso di diritto delle famiglie, a sottolineare la pluralità dei modelli riconosciuti dall’ordinamento.
1. Dalla famiglia matrimoniale ai nuovi modelli relazionali
La Legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà) ha rappresentato un passaggio decisivo, disciplinando:
- le unioni civili tra persone dello stesso sesso;
- le convivenze di fatto;
- i contratti di convivenza.
L’intervento normativo ha ampliato la tutela giuridica oltre il vincolo matrimoniale, valorizzando la realtà concreta delle relazioni affettive. Pur nella diversità dei regimi, emerge un filo conduttore: la responsabilità reciproca derivante dalle scelte condivise durante la vita di coppia.
2. La solidarietà post‑relazionale: un principio in evoluzione
La giurisprudenza più recente ha riconosciuto che la cessazione della relazione non elimina automaticamente gli effetti economici delle scelte compiute durante la convivenza matrimoniale o nell’unione civile.
La solidarietà post‑relazionale si esprime, in particolare:
- nella tutela del partner economicamente più debole;
- nel riconoscimento dei sacrifici professionali compiuti nell’interesse della famiglia;
- nella compensazione delle rinunce che hanno inciso sulla capacità reddituale futura.
Tale principio opera in modo differenziato nei vari modelli familiari:
- nel matrimonio, attraverso l’assegno divorzile;
- nelle unioni civili, tramite l’applicazione delle norme sullo scioglimento del vincolo;
- nelle convivenze di fatto, solo nei limiti degli accordi contrattuali o della responsabilità civile, non essendo previsto un assegno analogo a quello divorzile.
3. L’evoluzione dell’assegno divorzile: dalla logica del tenore di vita alla funzione compensativa
Per lungo tempo l’assegno divorzile è stato interpretato come strumento volto a garantire al coniuge economicamente più debole il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Questa impostazione è stata superata a partire da:
- Cass. n. 11504/2017, che ha ridimensionato il parametro del tenore di vita;
- Sezioni Unite n. 18287/2018, che hanno definito la natura assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno.
Oggi l’assegno divorzile mira a:
- garantire un sostegno minimo al coniuge privo di mezzi adeguati (funzione assistenziale);
- riequilibrare gli effetti economici delle scelte condivise (funzione compensativa);
- ridurre la disparità economica derivante dal contributo dato alla vita familiare (funzione perequativa).
4. Il sacrificio familiare come elemento centrale
Secondo la giurisprudenza consolidata, il giudice deve verificare:
- l’esistenza di una disparità economica tra i coniugi;
- il nesso causale tra tale disparità e i sacrifici compiuti da uno dei partner nell’interesse della famiglia.
Rientrano tra i sacrifici rilevanti:
- rinuncia o riduzione dell’attività lavorativa;
- scelte professionali condizionate dalle esigenze familiari;
- contributo prevalente alla cura dei figli e della casa.
Il principio è chiaro: chi ha limitato la propria crescita professionale per favorire la vita familiare non può essere lasciato privo di tutela al momento della crisi.
5. Le Sezioni Unite e il nuovo percorso valutativo
Le Sezioni Unite hanno delineato un percorso logico articolato: l’assegno non è finalizzato a ripristinare il precedente tenore di vita; occorre valutare la storia concreta della coppia; il giudice deve accertare, con rigore, il nesso tra sacrificio e squilibrio economico.
La valutazione è quindi eminentemente casistica e fondata su elementi concreti.
6. Unioni civili: continuità di tutela
La disciplina delle unioni civili rinvia, per molti aspetti, alle norme sul matrimonio. In caso di scioglimento dell’unione, può essere riconosciuto un contributo economico modellato sull’assegno divorzile.
La giurisprudenza ha inoltre riconosciuto che, ai fini della durata del rapporto, può assumere rilievo anche la convivenza precedente alla formalizzazione dell’unione civile, quando abbia inciso sulle scelte di vita dei partner.
7. Convivenze di fatto e autonomia contrattuale
Le convivenze di fatto costituiscono il modello più flessibile. La Legge n. 76/2016 valorizza: l’autonomia privata; i contratti di convivenza; la libertà organizzativa della coppia.
Le tutele economiche post‑relazionali non sono assimilabili a quelle matrimoniali: non esiste un assegno di mantenimento o divorzile, salvo obblighi assunti contrattualmente o ipotesi eccezionali di responsabilità.
8. La prova del sacrificio
La parte richiedente l’assegno deve dimostrare:
- il contributo dato alla vita familiare;
- la rinuncia a opportunità professionali;
- il nesso causale con lo squilibrio economico finale.
La prova può essere anche presuntiva, soprattutto quando:
- il sacrificio si è protratto per un lungo periodo;
- uno dei partner si è dedicato prevalentemente alla cura della famiglia;
- l’altro ha potuto sviluppare una carriera più redditizia.
Conclusioni
Il diritto delle famiglie si sta progressivamente orientando verso una lettura sostanziale delle relazioni affettive, superando una concezione rigidamente formale della famiglia.
Pur nella diversità dei regimi giuridici, emergono alcuni principi comuni:
- pari dignità dei partner;
- riconoscimento del lavoro familiare;
- tutela del soggetto economicamente più debole;
- responsabilità derivante dalle scelte condivise.
La giurisprudenza più recente afferma con chiarezza che la fine della relazione non può cancellare il valore dei contributi e delle rinunce compiute nell’interesse della famiglia, pur nel rispetto delle differenze normative tra matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto.
