Con l’ordinanza n. 28984 del 3 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale in materia di espropriazione presso terzi: la mera notifica dell’atto di pignoramento non comporta alcun blocco automatico né l’indisponibilità del credito. Solo l’ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., determina il trasferimento della titolarità del credito al creditore pignorante.
La pronuncia assume rilievo pratico, ponendo in evidenza il ruolo centrale della dichiarazione del terzo pignorato.
Contesto della decisione
La Cassazione è intervenuta in un caso di concorso tra procedure esecutive sul medesimo rapporto obbligatorio, in cui si sovrapponevano un pignoramento mobiliare e uno presso terzi.
La Corte ha escluso che la notifica di un pignoramento successivo produca effetti impeditivi automatici, confermando l’indipendenza delle diverse procedure: da un lato i beni del debitore, dall’altro il credito verso il terzo.
Obblighi del terzo pignorato
Il terzo è tenuto, ex art. 547 c.p.c., a rendere una dichiarazione completa e veritiera circa l’esistenza del credito, l’eventuale presenza di pignoramenti concorrenti e ogni circostanza rilevante.
Tale obbligo ha la funzione di prevenire il rischio di duplicazioni e garantire trasparenza.
L’omissione o l’incompletezza della dichiarazione comportano responsabilità, con possibili conseguenze anche sul coordinamento tra procedure.
Momento decisivo: l’ordinanza di assegnazione
La Corte ribadisce che solo l’ordinanza di assegnazione segna il passaggio del credito al creditore pignorante, incidendo sulla legittimazione sostanziale e processuale.
Prima di tale provvedimento, il credito rimane nella disponibilità del debitore e non è soggetto a vincoli automatici.
Il coordinamento tra procedure resta affidato alle parti, che possono ricorrere, ad esempio, all’istanza di sostituzione prevista dall’art. 511 c.p.c..
Implicazioni pratiche
La decisione rafforza la certezza operativa nelle esecuzioni presso terzi:
- nessun automatismo deriva dalla notifica del pignoramento;
- l’assegnazione è l’unico atto che trasferisce il credito;
- il terzo pignorato deve adempiere con esaustività al proprio obbligo dichiarativo.
Viene evidenziata, pertanto, l’importanza di monitorare attentamente le dichiarazioni del terzo e le eventuali procedure concorrenti, al fine di evitare duplicazioni e garantire l’efficacia dell’azione esecutiva.
